Organo di garanzia

L'Organo di garanzia ha compiti legati all’ambito disciplinare

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Componenti dell'Organo di garanzia 2021/24

Alessandra D'Urso Dirigente Scolastico
Mario Sarappo Genitore
Luigi De Caprio Genitore
Tiziana Giunta Docente

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

 

L'art. 38 del Dlgs 297/94 prevede quanto segue in merito alla decadenza dei membri dell'Organo di Garanzia: 

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

Sede

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